Ravvedimento Operoso
Regolarizzazione di omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali legate all'IMU.
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i contribuenti che hanno omesso il versamento totalmente o parzialmente dovuto dell'IMU.
Descrizione
La possibilità di sanare una violazione commessa avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso" è prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
L’abrogazione dell’articolo 1-bis del D. Lgs.472/1997, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, estende anche ad IMU e TASI la possibilità di accesso al ravvedimento lungo, precedentemente limitato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti che hanno omesso il versamento totalmente o parzialmente dovuto possono usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento dell'imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi legali.
La norma di legge, inoltre, dispone che il ravvedimento operoso possa essere applicato solo prima che la violazione sia già stata constatata dall’Ente impositore e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
L’abrogazione dell’articolo 1-bis del D. Lgs.472/1997, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, estende anche ad IMU e TASI la possibilità di accesso al ravvedimento lungo, precedentemente limitato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti che hanno omesso il versamento totalmente o parzialmente dovuto possono usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento dell'imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi legali.
La sanzione ridotta deve essere calcolata con le seguenti modalità:
- entro il 14° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari allo 0,1% dell’imposta per ogni giorno di ritardo;
- dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,5% dell’imposta dovuta;
- dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,67% dell'imposta dovuta;
- dopo 90 giorni dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, e entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 3,75% dell’imposta dovuta.
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 4,29% dell'imposta dovuta;
- oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 5% dell'imposta dovuta.
La norma di legge, inoltre, dispone che il ravvedimento operoso possa essere applicato solo prima che la violazione sia già stata constatata dall’Ente impositore e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Come fare
Tramite il portale allegato in fondo alla sezione "link" di questa pagina è possibile calcolare l'IMU e il ravvedimento operoso per un dato anno.
Successivamente, una volta raccolti tutti i dati necessari, compilare il modulo F24 e versare le somme dovute.
ll modulo (vedi "Prospetto ravvedimento operoso" in fondo a questa pagina) è da inviare all'ufficio Gestione Entrate Tributarie del comune (tributi@comune.goito.mn.it).
Cosa serve
Per poter usufruire dell'ravvedimento operoso è necessario:
-Dati per compilazione F24;
-Dati per compilazione F24;
-Modulo per ufficio (presente nella sezione "Documenti -normativa" e "Modulistica" della presente pagina)
Cosa si ottiene
Il servizio consente di ottenere una riduzione sulle sanzioni che verrebbero applicate, in fase di accertamento, dall'Ente.
Tempi e scadenze
La sanzione ridotta deve essere calcolata con le seguenti modalità:
- entro il 14° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari allo 0,1% dell’imposta per ogni giorno di ritardo;
- dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,5% dell’imposta dovuta;
- dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,67% dell'imposta dovuta;
- dopo 90 giorni dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, e entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 3,75% dell’imposta dovuta;
- entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 4,29% dell'imposta dovuta;
- oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 5% dell'imposta dovuta.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Gestione Entrate Tributarie
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Ultimo aggiornamento pagina: 09/05/2024 11:04:19