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Ravvedimento Operoso

Regolarizzazione di omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali legate all'IMU.

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i contribuenti che hanno omesso il versamento totalmente o parzialmente dovuto dell'IMU.

Descrizione

La possibilità di sanare una violazione commessa avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso" è prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

L’abrogazione dell’articolo 1-bis del D. Lgs.472/1997, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, estende anche ad IMU e TASI la possibilità di accesso al ravvedimento lungo, precedentemente limitato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti che hanno omesso il versamento totalmente o parzialmente dovuto possono usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento dell'imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi legali.

La sanzione ridotta deve essere calcolata con le seguenti modalità:
  • entro il 14° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari allo 0,1% dell’imposta per ogni giorno di ritardo;
  • dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,5% dell’imposta dovuta;
  • dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,67% dell'imposta dovuta;
  • dopo 90 giorni dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, e entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 3,75% dell’imposta dovuta.
  • entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 4,29% dell'imposta dovuta;
  • oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 5% dell'imposta dovuta.
Gli interessi da applicare sono gli interessi legali (0,8% annuo dal 01/01/2019 al 31/12/2019; 0,05% annuo dal 01/01/2020 al 31/12/2020; 0,01% annuo dal 01/01/2021 al 31/12/2021; 1,25% annuo dal 01/01/2022 al 31/12/2022; 5% annuo dal 01/01/2023 al 31/12/2023; 2,5% annuo dal 01/01/2024) con maturazione giorno per giorno.

La norma di legge, inoltre, dispone che il ravvedimento operoso possa essere applicato solo prima che la violazione sia già stata constatata dall’Ente impositore e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Come fare

Tramite il portale allegato in fondo alla sezione "link" di questa pagina è possibile calcolare l'IMU e il ravvedimento operoso per un dato anno.
Successivamente, una volta raccolti tutti i dati necessari, compilare il modulo F24 e versare le somme dovute.
ll modulo (vedi "Prospetto ravvedimento operoso" in fondo a questa pagina) è da inviare all'ufficio Gestione Entrate Tributarie del comune (tributi@comune.goito.mn.it).

Cosa serve

Per poter usufruire dell'ravvedimento operoso è necessario:
-Dati per compilazione F24;
-Modulo per ufficio (presente nella sezione "Documenti -normativa" e "Modulistica" della presente pagina) 

Cosa si ottiene

Il servizio consente di ottenere una riduzione sulle sanzioni che verrebbero applicate, in fase di accertamento, dall'Ente.

Tempi e scadenze

La sanzione ridotta deve essere calcolata con le seguenti modalità:
  • entro il 14° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari allo 0,1% dell’imposta per ogni giorno di ritardo;
  • dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,5% dell’imposta dovuta;
  • dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,67% dell'imposta dovuta;
  • dopo 90 giorni dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, e entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 3,75% dell’imposta dovuta;
  • entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 4,29% dell'imposta dovuta;
  • oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 5% dell'imposta dovuta.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Gestione Entrate Tributarie

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio.pdf [.pdf 88,97 Kb - 02/05/2024]

Contatti

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Documenti

Documenti - Normativa

Modulistica

Regolamenti

  • Regolamento IMU anno 2020

    Il presente regolamento disciplina l'applicazione della nuova IMU in vigore dal 1° gennaio 2020,...

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Ultimo aggiornamento pagina: 09/05/2024 11:04:19

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