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A chi è rivolto

La dichiarazione può essere presentata da cittadini o nuclei familiari che:
• sono iscritti presso l’anagrafe della popolazione residente di un altro Comune italiano
• sono iscritti presso l’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE)
• sono stati cancellati per irreperibilità
• provengono dall'estero.

Descrizione

La residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale. La residenza è una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione reale e di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche.
Ne consegue che:
le persone hanno l’obbligo di chiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza/dimora abituale (art.2 L. n.1228/1954);
l’ufficiale di anagrafe ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni di legge in materia anagrafica (art.4, L. n.1228/1954).
La residenza anagrafica o dimora abituale comporta la registrazione presso l'ufficio anagrafe del comune presso cui si desidera stabilire la propria dimora, tale dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento, a sua volta, l'ufficio ha l'obbligo per mezzo di ufficiali apposti, di norma della Polizia Locale, a verificare il requisito della dimora e la sussistenza del titolo di abitazione quale, proprietà, usufrutto, locazione, comodato d'uso, ecc.. Il tutto, servirà per legittimare l'occupazione dell'immobile. Tali controlli devono essere esperiti entro 45 giorni dalla richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di residenza anagrafica. Un aspetto di rilevata importanza risulta essere, nel caso in cui dovessero emergere discordanze con le dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati, la segnalazione alle autorità competente della pubblica sicurezza. Il decreto sulle semplificazioni consente dallo scorso 9 maggio 2012 l’effettuazione di cambi di residenza in tempo reale. Le variazioni anagrafiche che si possono fare in tempo reale sono:
il trasferimento di residenza da altro comune, dall'estero o verso l’estero;
la costituzione di nuova famiglia o mutamenti nella composizione della famiglia;
il cambio di abitazione all’interno dello stesso Comune. L’ufficiale di anagrafe dovrà effettuare le variazioni richieste entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della richiesta, i cui effetti giuridici decorreranno dalla data della dichiarazione; da tale momento sarà possibile rilasciare certificati di residenza o altri certificati relativi a dati documentabili sino a quel momento. Nel caso di trasferimento di residenza fra comuni, Il Comune di provenienza dovrà effettuare le cancellazioni dalla propria anagrafe entro due giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune di iscrizione, con decorrenza dalla data della dichiarazione del richiedente. Il Comune di iscrizione avrà 45 giorni di tempo dalla data della dichiarazione per effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni e per accertare se la dimora abituale dei richiedenti si trova dove è stato effettivamente dichiarato. Nel caso di accertamenti negativi o di verifica di assenza di requisiti, il Comune dovrà sospendere i termini del procedimento e comunicare agli interessati l’esito dei controlli e la possibilità che la richiesta possa avere un esito negativo (art. 10 bis della L. n.241/1990). Gli interessati, dal ricevimento della comunicazione, avranno 10 giorni di tempo per comunicare al comune osservazioni o integrazioni all'istanza. Qualora il Comune ricevesse nei termini previsti comunicazioni, osservazioni o documentazioni dagli interessati, i termini del procedimento riprenderanno a decorrere trascorsi 10 giorni dal ricevimento. Qualora entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte degli interessati, non fosse pervenuta al Comune alcuna comunicazione, osservazione o documentazione, i termini del procedimento riprenderanno a decorrere da tale data. Nel caso in cui la comunicazione al cittadino non venisse inviata nei tempi previsti (45 giorni dall’istanza), quanto dichiarato dal cittadino non potrà più essere contestato sulla base del principio del “silenzio-assenso”. Qualora la procedura avesse un esito negativo il Comune di iscrizione dovrà annullare l'iscrizione e il Comune di cancellazione dovrà ripristinare l'iscrizione nella propria anagrafe, come se l'iscrizione e la cancellazione non fossero mai avvenute. In una stessa abitazione le persone che vi abitano possono avere stati di famiglia separati esclusivamente nel caso in cui tra di loro non sussistano legami di parentela fino al 6° grado (sia diretto, collaterale che affine), adozione, tutela o da vincoli affettivi (art.4 d.P.R. n.223/1989). Le badanti, o tutti coloro che siano legati da un rapporto di lavoro con la persona residente nell'abitazione (domestici, autisti, giardinieri), possono richiedere stati di famiglia separati nei confronti dei loro assistiti.

Come fare

si può presentare la dichiarazione di cambio residenza in vari modi:
1) in Comune attraverso lo sportello
2) via mail all’indirizzo di posta elettronica anagrafe@comune.goito.mn.it
3) collegandosi tramite spid/CIE alla piattaforma anagrafe nazionale


Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurarsi di avere:
• SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)

Per i cittadini italiani: copia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità e di tessera sanitaria e copia del titolo abitativo dell’immobile presso il quale si richiede la residenza.
Per gli stranieri, al fine dell’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione, rimane il vincolo:
• del possesso del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri non comunitari, che dovrà essere dimostrato al momento della richiesta dell’iscrizione;
• del possesso dei requisiti di soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene l'aggiornamento della residenza e della propria scheda anagrafica.

Tempi e scadenze

Entro 20 giorni bisogna presentare la richiesta; successivamente, entro 2 giorni dalla presentazione della richiesta avviene la procedura di trasferimento ufficiale. La procedura in generale si conclude entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta, dopo un controllo della Polizia Locale che il cambio residenza sia effettivamente avvenuto.

Costi

Non sono previsti costi.

Accedi al servizio

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Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio.pdf [.pdf 88,97 Kb - 25/01/2024 - 08/05/2024]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Documenti - Normativa

Modulistica

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Ultimo aggiornamento pagina: 08/05/2024 09:55:07

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