É una misura temporanea di protezione del minore, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l’istruzione. L’affido familiare è previsto dalla legge nazionale n. 184/1983 e successive modifiche con legge 149/2001. Di fatto la legge che governa sia affido che adozione è la stessa, cioè quella citata sopra, ma le differenze tra affido e adozione sono marcate.
Solitamente l’Affido vede la presenza attiva del Servizio Sociale comunale, del Servizio Minori e Famiglie di Ambito e del Servizio Affidi di Ambito che insieme ai primi due Servizi collabora per sviluppare progetti di affido che possano essere funzionali alle esigenze di minori e famiglie in difficoltà. Spesso rientrano nei progetti di affido Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni competenti per territorio, soprattutto negli affidi giudiziali.
L'Affidamento può essere attivato:
- per decisione dei genitori stessi
- per intervento del giudice, quando l'allontanamento dalla famiglia risponde all'interesse del minore
Il requisito fondamentale affinché venga riconosciuta l'idoneità a chi fa la richiesta per l'affidamento familiare è l'accettazione del bambino con la sua realtà psichica e familiare e la disponibilità ad assicurare il mantenimento, l'istruzione, l'educazione tenendo conto anche delle indicazioni dei genitori del bambino stesso.
La famiglia affidataria deve provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione del bambino in collaborazione con i Servizi Sociali e tenendo conto del punto di vista dei genitori.
Se la famiglia è impossibilitata temporaneamente a prendersi cura del figlio e non si può disporre per misure che consentano al minore di rimanere in famiglia, questo può essere dato in affidamento ad un'altra persona o a un istituto che provveda alla sua cura per la durata dell'impedimento per poi consentirne il reinserimento in famiglia non appena risolto il periodo le difficoltà saranno risolte, si provvederà al più presto al reinserimento del bambino nella sua famiglia d'origine.
Se, invece, la situazione di abbandono si protrae nel tempo o diviene irreversibile, al giudice spetta di pronunziare l'adozione.