Incarichi e consulenze
Art. 1 comma 127 della 23/12/1996, nº 662 così come modificato dall’art. 3 comma 54 della Legge 24/12/2007, nº 244
Procedure per conferimento incarichi di collaborazione autonoma di natura occasionale o coordinata e continuativa
PUBBLICAZIONE DEI COMPENSI EROGATI AI COLLABORATORI E CONSULENTI ESTERNI
L′art. 1, comma 127 della Legge 23/12/1996, nº 662 (così come modificato dall′art. 3 comma 54 della legge 24/12/2007, nº 244) prevede che le Pubbliche Amministrazioni che si avvalgono o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti di liquidazione completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell′ammontare erogato.
In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.
Sono quindi a disposizione i pagamenti effettuati dall′entrata in vigore della norma riportata, dal 01 gennaio 2008.
In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.
Sono quindi a disposizione i pagamenti effettuati dall′entrata in vigore della norma riportata, dal 01 gennaio 2008.
Scarica l'elenco dei compensi erogati nel periodo gennaio-ottobre 2008
Scarica l'elenco dei compensi erogati nel periodo gennaio-dicembre 2009
Scarica l'elenco dei compensi erogati nel periodo gennaio-dicembre 2009
scarica elenco dei compensi erogati nel periodo gennaio-Giugno 2010
Art. 3 comma 18 della L. 24/12/2007, nº 244
PUBBLICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE
In adempimento a quanto previsto all'art. 3, comma 54, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge finanziaria 2008) secondo cui: "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato."
I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni saranno efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale dell′Amministrazione stipulante.
I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni saranno efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale dell′Amministrazione stipulante.
Informazioni aggiuntive
Incarichi e Consulenze